ALLEGATO A:
STATUTO ASSOCIAZIONE UNITI PER ROVIGO - CAPITALE DEL POLESINE
Art. 1 - Denominazione, sede e simbolo - È costituita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione Italiana e degli articoli da 14 a 42 del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro denominata UNITI PER ROVIGO - CAPITALE DEL POLESINE. L'associazione ha sede legale in Rovigo (RO), via Borghetto nr. 7, località Fenil del Turco.
L’eventuale trasferimento della sede legale potrà essere deliberato a maggioranza del direttivo e non comporterà la modifica del presente statuto, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il simbolo, di cui copia autentica è allegato al presente statuto, è costituito da un cerchio verde all'interno della quale su fondo bianco vi sono disegnati in maniera stilizzata 3 (tre) persone di colore verde uniti nelle mani con sopra la scritta in colore verde UNITI PER ROVIGO, ed in colore azzurro CAPITALE DEL POLESINE.
Il simbolo verrà riportato su tutti gli atti e documenti emanati dagli organi dell'Associazione.
Art. 2 - Scopo - L'associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione è apartitica ed autonoma dal punto di vista patrimoniale, amministrativo e finanziario.
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha molteplici obiettivi, tra i quali, stabilire le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria necessarie all’esercizio delle funzioni di direzione, di iniziativa politica e di elaborazione culturale nel proprio territorio; promuovere e favorire l’avvicinamento dei cittadini, soprattutto dei giovani alla politica, intesa come momento di maturazione personale e culturale e come strumento di impegno sociale; perseguire lo sviluppo di una coscienza pubblica all’insegna del rispetto delle regole che sono a fondamento della democrazia; il riconoscimento del valore fondamentale dell’impegno politico come servizio, promuovendo un limite dei mandati; la fine dei privilegi e degli sprechi; la trasparenza dell’azione amministrativa e politica con l’impedimento dei conflitti di interesse; la democraticità interna dei partiti, libertà di iscrizione, congressi aperti a tutti gli iscritti; la promozione culturale e la formazione continua per accrescere la partecipazione ad un’etica condivisa posta al servizio della società.
L’Associazione intende promuovere un’azione amministrativa e politica trasparente e democratica ad iniziare dai più vicini livelli di rappresentanza, favorendo la partecipazione ed il confronto su tematiche ed aspetti amministrativi locali, regionali, nazionali ed internazionali. L’Associazione inoltre persegue lo scopo di fare rete a livello territoriale, locale, regionale, nazionale ed internazionale tra le varie realtà associative che perseguono le medesime finalità e gli stessi scopi e, nel perseguimento dei suddetti obiettivi, l’Associazione potrà aderire a livello locale, provinciale, nazionale, ad altri movimenti associativi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo ed i suoi scopi.
Art. 3 - Durata - La durata dell'associazione è illimitata; essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati; in tal caso l’eventuale patrimonio esistente dell’associazione, verrà devoluto ad associazioni benefiche.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio, terminando il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 4 - Domanda di ammissione - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'associazione. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, esclusivamente le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un apposito modulo associativo. La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla positiva presentazione di almeno 2 soci. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno compilare un apposito modulo associativo. La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla positiva presentazione di almeno 2 soci. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci - Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche dell'Associazione ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti.
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi statutari, concorrendo alla loro attuazione ed a quella del programma e della linea politica. In particolare l'associato è tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita associativa, assolvendo i compiti affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive
a) partecipare attivamente alla vita associativa, assolvendo i compiti affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive
ed opera;
c) garantire l'unità operativa dell’associazione ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento alla stessa;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
c) garantire l'unità operativa dell’associazione ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento alla stessa;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
Art. 6 - Quota associativa - Il consiglio direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, determina l’ammontare delle quote associative per gli aderenti e gli associati per l’anno successivo. La quota per l'anno 2024 è fissata in Euro 20,00.
Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dagli associati in regola con il versamento della quota per l’anno in corso.
Il versamento della quota associativa deve avvenire entro il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione della domanda associativa per l'anno di riferimento ed entro il giorno 31 di marzo per le annualità successive.
Il mancato versamento della quota associativa all'atto di iscrizione costituisce legittimo motivo di diniego dell'ammissione dell'associato.
Art. 7 - Patrimonio - Le attività dell’associazione UNITI PER ROVIGO - CAPITALE DEL POLESINE sono finanziate dalle quote associative versate dagli associati e determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, da eventuali contributi ordinari e straordinari stabiliti anche in relazione a specifiche iniziative dal Consiglio Direttivo, contributi di privati erogati a titolo di liberalità e da beni mobili e/o immobili pervenuti a qualsiasi titolo nonché da ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.
Art. 8 - Il bilancio - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.
Art. 9 - Decadenza dei soci I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
1) decesso;
2) dimissione volontaria da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r;1) decesso;
3) morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta per gli anni successivi al primo;
4) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento degli scopi associativi e/o, fomenta dissidi e disordini fra gli associati.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'associato entro il termine di 10 giorni dall'assunzione a mezzo racc. a/r (farà fede la data di invio comprovata dal timbro postale) da trasmettersi all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione o tramite Pec.
4) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento degli scopi associativi e/o, fomenta dissidi e disordini fra gli associati.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato all'associato entro il termine di 10 giorni dall'assunzione a mezzo racc. a/r (farà fede la data di invio comprovata dal timbro postale) da trasmettersi all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione o tramite Pec.
Il provvedimento può essere impugnato con ricorso all'Assemblea da trasmettersi a mezzo racc. a/r (farà fede la data di invio comprovata dal timbro postale) o tramite Pec, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, con l'obbligo di inserimento della trattazione dell'impugnazione nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva a tale impugnativa.
A tale assemblea dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
Il socio potrà farsi rappresentare da persona di sua fiducia.
La votazione in merito ai provvedimenti di conferma o meno della radiazione avverrà con votazione personale segreta a maggioranza assoluta dei presenti.
L'associato radiato non potrà più essere ammesso.
L’elenco degli associati non è segreto; tutte le operazioni riguardanti le adesioni e i rinnovi sono svolte nel rispetto della legislazione vigente in materia di trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'Associazione.
Art. 10 - Organi dell'Associazione - Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vicepresidenti
- il Segretario amministrativo
Art. 11 - Assemblea - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 12 - Diritti di partecipazione - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua. Non è ammesso il voto per delega.
Art. 13 - Compiti dell'assemblea - L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatorio o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo), oltre che per la programmazione dell’attività associativa e viene altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, dal Presidente, ovvero da almeno 1/3 degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, specificandone i motivi a pena di inammissibilità. Non potranno essere discussi punti non specificati nella richiesta.
La convocazione con indicazione dei punti da trattare dovrà avvenire almeno quindici (15) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, social, fax, mail o pec agli indirizzi indicati nel modulo di adesione e/o rinnovo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Vicepresidente in caso di suo impedimento.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un Vicepresidente in caso di suo impedimento.
Art. 14 - Validità assembleare – L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
La convocazione notificata ai soci dal Presidente deve preliminarmente contenere:
La convocazione notificata ai soci dal Presidente deve preliminarmente contenere:
● l’ordine del giorno;
● la data dell’assemblea;
● l’ora di convocazione;
● luogo di riunione.
Deve inoltre indicare anche la data prevista per l’eventuale seconda convocazione.
Il presidente ed il segretario, figure fondamentali nella conduzione delle assemblee dei soci avranno inoltre il compito di presiedere, il primo, la riunione associativa, discutendo i punti dell’ordine del giorno, e chiedendo contestualmente ai soci la loro approvazione e di stilare, il secondo, la delibera contenente le decisioni prese dall’organo assembleare ed il verbale.
Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.
Art. 15 - Assemblea straordinaria - L’art. 21 del codice civile riporta il seguente assunto “per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”.
Le modifiche statutarie devono quindi essere approvate dall’assemblea convocata in via straordinaria ed approvate da una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti degli associati.
La convocazione dell’assemblea deve avvenire con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni, dovrà infatti essere tempestivamente comunicata agli associati, entro almeno 15 giorni dalla prima convocazione e l’avviso dovrà essere contestualmente affisso nei locali ove ha sede l’associazione.
L’avviso di convocazione dovrà contenere alcuni dati ritenuti obbligatori, quali il luogo, la data, l’orario di prima ed eventualmente di seconda convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno.
In base alla tipologia di modifica da effettuare saranno anche diversi gli adempimenti da compiere, ad esso connessi.
Se ad esempio vi fosse l’esigenza di cambiare anche la denominazione dell’associazione, il legale rappresentante (presidente) avrebbe anche l’onere di recarsi presso l’ufficio territorialmente competente dell’agenzia delle entrate al fine di poter effettuare tale modifica e farsi stampare il nuovo certificato di attribuzione di codice fiscale, aggiornato ai nuovi dati.
Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.
Art. 16 - Consiglio direttivo - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione, esso opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti da un minimo di 7 (sette) membri, fino ad un massimo di 17 (diciassette), eletti dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, i Vicepresidenti ed il Segretario con funzioni amministrative (salve le eccezioni del primo triennio) ed eventualmente altre figure necessarie all’organizzazione dell’associazione.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e per i primi due mandati può essere formato solo da membri eletti tra i soci costituenti. Nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o dai Vicepresidenti, in caso di assenza od impedimento del primo, ed è convocato con comunicazione scritta dal Presidente stesso ogni qualvolta lo ritenga necessario con la predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare con anticipo di almeno 5 giorni non festivi. La convocazione potrà avvenire anche con richiesta scritta di 1/3 dei componenti del Direttivo in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro i 5 giorni successivi.
Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e per i primi due mandati può essere formato solo da membri eletti tra i soci costituenti. Nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o dai Vicepresidenti, in caso di assenza od impedimento del primo, ed è convocato con comunicazione scritta dal Presidente stesso ogni qualvolta lo ritenga necessario con la predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare con anticipo di almeno 5 giorni non festivi. La convocazione potrà avvenire anche con richiesta scritta di 1/3 dei componenti del Direttivo in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro i 5 giorni successivi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri, con deliberazioni assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Il direttivo uscente indice non prima di 3 mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato l'Assemblea ordinaria per il rinnovo dei componenti del direttivo.
Il direttivo uscente indice non prima di 3 mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato l'Assemblea ordinaria per il rinnovo dei componenti del direttivo.
Superati i termini di cui sopra, i componenti del direttivo decadranno automaticamente e si dovrà provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza l'assemblea entro 30 giorni procederà in autoconvocazione con le modalità e maggioranze di cui all'art. 10 al rinnovo dei membri del direttivo.
Art. 17 - Dimissioni - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo - Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
Art. 19 - Il Presidente - Il Presidente, è eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo triennio), rappresenta e dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante; a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.
In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 20 - I Vice Presidenti - I vice-presidenti sono eletti fra i componenti del Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo triennio) e sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, i vicepresidenti convocano entro 5 giorni il Consiglio Direttivo per procedere alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 21 - Il Segretario amministrativo - Il segretario amministrativo viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo (ad eccezione del primo triennio),dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. E’ inoltre identificato come Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO).
Art. 22 - Sezioni - L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 23 - Scioglimento – Lo scioglimento dell'associazione deve essere richiesto da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto e validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. L'assemblea straordinaria, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione individuando a favore di quali attività benefiche sarà devoluto, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto
Art. 24 - Disposizioni finali - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.